1. Per l'espletamento delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, delegati alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 60 milioni di euro ad integrazione delle risorse già attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000. Il trasferimento delle risorse deve garantire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, il livello dei servizi, come definito dagli accordi di programma stipulati ai sensi degli articoli 8 e 12 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Conseguentemente, all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, è soppresso il secondo periodo del comma 2 ed è abrogato il comma 6.